Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Le service en bref
La TARI (Tassa Rifiuti) è una componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La TARI sostituisce la TARES.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Bureau de compétence
Prénom | Description | ||||||||
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Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
Responsable | Segretario comunale in qualità di responsabile dei Tributi | ||||||||
Adresse | Frazione Mongnod 4 | ||||||||
Téléphone |
0166.541.022 |
||||||||
Fax |
0166.540.970 |
||||||||
Courriel |
tributi@comune.torgnon.ao.it f.izzo@comune.torgnon.ao.it |
||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it |
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Ouverture au public |
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Formulaires
- Delega per ritiro eco-tessera per l'apertura dei cassonetti[.pdf 14,44 Kb - 06/07/2021]
- Orari centri di conferimento - discariche[.pdf 82,82 Kb - 06/07/2021]
- Modulo richiesta duplicato-smarrimento ecotessera[.pdf 93,51 Kb - 06/07/2021]
- Divisione corretta Rifiuti[.pdf 523,72 Kb - 06/07/2021]
Règlements
- Regolamento IUC - TARI
-
approvato con C.C. n. 20/14
modifica art. 10 con C.C. 02/19Torgnon - Regolamento IUC-TARI.pdf[.pdf 267,87 Kb - 19/06/2018 - 28/03/2019]
Liens
Dèrniere modification: 28/07/2021 13:03:59