UFFICIO TRIBUTI
R E G O L A M E N T O
PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Allegato alla deliberazione del C.C. n. 25 del 29/10/2001
COMUNE di T O R G N O N
REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
R E G O L A M E N T O PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
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Art. 1
Istituzione della tassa
Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi della legge 24 aprile 1998
n. 128, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale,
è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come eventualmente
modificate dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e con l'osservanza delle prescrizioni
e dei criteri al presente regolamento.
Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio,
ne essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato
ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 507/93. Ai fini della determinazione
del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi
di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del
10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art.
61, comma 3-bis del D.Lgs. 507/93.
L’eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione
è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo nell’anno
successivo.
È altresì istituita la tassa di smaltimento da applicare in
base a tariffa giornaliera.
Art. 2
Definizione e classificazione dei rifiuti
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività
umane abbandonato o destinato all'abbandono, o di cui comunque il produttore
intenda disfarsi o è obbligato a disfarsi.
Agli effetti dell'applicazione della tassa relativa alla raccolta ed al trasporto
dei rifiuti solidi urbani al centro regionale di smaltimento si identificano
i seguenti rifiuti:
SONO RIFIUTI URBANI:
Rifiuti domestici, anche ingonbranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione;
Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urnabi per qualità,
ai sensi dell’art 21, comma 2, lettera g);
Irifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche,
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiage
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
Rifiuti gegetali provenieti da aree versi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
Rifiuti provenieti da esumazioni ed estumulazioni, nochè gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui
alle lettere b), c), ed e).
SONO RIFIUTI SPECIALI:
Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
Rifiuti derivanti dalla attività di demolizione, costruzione, nonché
i rifiuti pericolosi che derivano dalle attitità di scavo;
Rifiuti da lavorazioni industriali;;
Rifiuti da lavorazioni artigianali;
Rifiuti da attività commerciali;
Rifiuti da attività di servizio;
Rifiuti da escludere
Non sono classificabili tra i rifiuti urbani:
1. I rifiuti dei materiali inerti dell'attività edilizia (per i quali
è previsto il deposito nelle discariche comunali).
2. I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo e durevoli, di arredamento,
di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri
insediamenti civili in genere (per i quali è prevista la raccolta con
speciali modalità organizzate dal Comune).
Art. 4
Contenuto del regolamento
Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
Art. 5
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione
della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili
della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è
dovuta dal proprietario.
Art. 6
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
(Art. 59 del D.Lgs.507/93)
Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti
sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono
stabiliti dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
Nelle zone nelle quali non è eventualmente effettuato il servizio di
raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta per intero fino ad
una distanza di 500 m. in linea d'aria dal più vicino punto di raccolta.
Gli utenti situati fuori dell'area di raccolta devono comunque conferire i
rifiuti al più vicino punto di raccolta.
Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta
sia eventualmente limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali,
la tassa è dovuta comunque per intero.
L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o
per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione
del tributo; qualora però il tributo di mancato svolgimento si protragga,
determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta
dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere
a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata,
di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
Art. 7
Esclusione della tassa
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono
produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente
destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
1. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura
(senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza
umana;
2. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente
alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non
sia possibile la permanenza;
3. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice
Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino
o a parco;
4. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti,
sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
5. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas,
acqua, luce);
6. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè
tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze
debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono
essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
Sono altresì esclusi dalla tassa:
1. i locali e le aree scoperte per i quali non sussite l'obbligo dell'ordinario
conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale
per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale
o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi
di Stato esteri;
i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi
vigenti.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Art. 8
Commisurazione della tassa
La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs.
507/1993, è commisurata allequantità e qualità medie
ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani
interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui
i medesimi sono destinati nonchè il costo dello smaltimento.
La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul
perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva
risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori
si arrotondano ad un metro quadrato.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta
anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta
in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è
commisurata alla superficie utilizzata.
Ai fini della determinazione della superfice non tassabile per le seguenti
categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applicano,
all’intera superfice sulla quale l’attivita’ viene svolta
le seguenti percentuali di riduzione:
- attività artigianali riguardanti la lavorazione di materiali ferrosi
o simili, nonchè officine meccaniche e falegnamerie a mq 200: riduzione
del 50%.
Art. 9
Parti comuni del condominio
Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene
conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso,
sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.
5, comma 2, punto c).
Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi,
il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie
di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini;
- aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 8 condomini;
- aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre 8 condomini.
Art. 10
Classi di contribuenza
Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del decreto legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal vigente regolamento:
I^ categoria: locali ad uso abitazione e relative dipendenze
II^ categoria: uffici pubblici, studi professionali, agenzie di viaggi e rappresentanza,
istituti di credito e di assicurazione
III^ categoria: negozi in genere.
IV^ categoria: bar - ristoranti - bar/ritorante - agriturismo - alberghi,
convitti, case ed istituti di cura pubblici e privati e di assistenza e beneficienza
Art. 11
Esenzioni
Sono esenti dalla tassa:
- Gli immobili e pertinenze di proprietà comunale.
- I locali adibiti al culto.
Art. 12
Tassa giornaliera di smaltimento
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione,
temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico
o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita
la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso
dell'anno.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata
a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita
alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo
percentuale del 10%.
L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento
della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea
di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50
del D.Lgs. 507/1993.
Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano
il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può
essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione
del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata
all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con
sanzione, interessi e accessori.
Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni
previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
Art. 13
Denunce
I soggetti che occupano o detengono i locali devono, ai sensi
dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20
gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha
effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità
rimangano invariate.
Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche
apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali
e delle aree stesse.
È fatto obbligo all'amministratore del condominio
ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà
e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun
anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio
e del centro commerciale integrato.
La denuncia deve contenere:
· l'indicazione del codice fiscale;
· cognome e nome nonchè luogo e data di nascita delle persone
fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
· per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni
devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi
dei rappresentanti legali;
· l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso
cui sono destinati;
· la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle
aree;
· la provenienza;
· la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei
coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione,
si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
Art. 14
Decorrenza della tassa
La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993, è
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui ha avuto inizio l'utenza.
La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali
e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia
indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono
solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui la denuncia viene presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione
il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente
che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione
o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente
subentrante.
Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto
è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione
della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.
Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
Art. 15
Mezzi di controllo
Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso decreto legislativo.
Art. 16
Sanzioni
Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate, così come sostituite dall’art. 12 del D.Lgs. 473/97.
Art. 17
Accertamento, riscossione e contenzioso
L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in
conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs.
507/1993.
Il conseguente contenzioso è disciplinato ai sensi delle norme di cui
al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 18
Disposizioni finali
Dall’entrata in vigore del presente regolamento cessano
di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate
per l’applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni
di legge vigenti ed, in particolare quelle di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993
n. 507 così come eventualmente modificate dal D.Lgs. 5 febbraio 1997
n. 22 e successive modificazioni.
E-mail: tributi@comune.torgnon.ao.it