UFFICIO TRIBUTI

 

COMUNE di T O R G N O N

REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA

R E G O L A M E N T O

D E L S E R V I Z I O

di

N E T T E Z Z A U R B A N A


Allegato alla deliberazione del C.C. n. 25 del 29/10/2001

COMUNE di T O R G N O N
REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA


R E G O L A M E N T O D E L S E R V I Z I O
di
N E T T E Z Z A U R B A N A

****************

Titolo Primo
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate nel territorio comunale.
Esso viene adottato in base alla previsione di cui all'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in osservanza delle norme vigenti, tra cui in particolare quelle dettate dallo stesso D.Lgs. 507/93, così come eventualmente modificato dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nonché dalla legge 24 aprile 1998 n. 128.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
1. ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/1964 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
3. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in attività agricole;
4. agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
5. alle emissioni in atmosfera, disciplinati dalla legge 13 luglio 1976, n. 615 e D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione;
6. ai materiali esplosivi;
7. ai rifiuti dei materiali inerti dell'attività edilizia

Art. 2
Definizione e classificazione dei rifiuti
Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi, di cui alla legge 5 febbraio 1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individua, sulla base delle caratteristiche delle tipologie di rifiuti prodotti - stante l’assenza di attività industriali sul territorio comunale, peraltro nemmeno previste dal vigente piano regolatore - un'unica categoria:
A) URBANI

A) RIFIUTI URBANI
A.1 - Rifiuti urbani interni non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.
A.2 - rifiuti urbani pericolosi: costituiti ai sensi del punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984 da: pile e batterie; prodotti farmaceutici. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi di cui al citato punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, con esclusione di quelle tipologie per le quali la Regione non ha ancora fornito indicazioni in merito alle modalità d’istituzione dei relativi servizi di raccolta, tasporto finale quali: prodotti, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo “T” e/o “F”:
A.3 - rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

Rifiuti ingombranti: beni di consumo e durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere .

Art. 3
Definizione e natura dello smaltimento
Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sottoelencate:
Conferimento
Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
Raccolta
Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
Raccolta differenziata
Forma particolare con tecnica di conferimento e di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche finalizzate:
- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;
- al trattamento separato e/o smaltimento.
Spazzamento
Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei fiumi.
Trasporto
Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.

Art. 4
Principi generali
L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonchè ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 5
Gestione dei servizi - Competenze
I servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nelle varie fasi indicate dal precedente art. 3, sono di competenza obbligatoria del Comune che le esercita con diritto di privativa,
Per la gestione dei servizi relativi: ai rifiuti ingombranti, quali beni di consumo e durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere e ai rifiuti non rientranti negli urbani ed assimilati, il Comune può costituire dei servizi pubblici integrativi, Il Comune provvede a gestire i servizi di cui ai precedenti due commi mediante concessionario o direttamente.


Per lo svolgimento coordinato dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, possono essere stipulate apposite convenzioni con altri Enti, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6
Attività di competenza dei produttori
di rifiuti urbani o assimilabili
Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 11.

Art. 7
Divieti e criteri di comportamento
È vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rivi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonchè i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.
L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.
L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.
Art. 8
Ordinanze contingibili e urgenti
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. competente, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente Autorità regionale.
Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 9
Forme di gestione
Le attività di smaltimento di cui ai titoli II e III del presente regolamento vengono esplicate dal Comune mediante Concessionario o mediante gestione diretta.
Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti per i successivi adempimenti di propria competenza.

Titolo secondo
Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati

Art. 10
Definizione
Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati così specificati:
1) rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2) rifiuti urbani pericolosi come definiti dall'art. 2 punto A.3 del presente regolamento.


Art. 11
Conferimento
I rifiuti urbani non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generali alimentari, ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.


B) RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI PER TUTTO IL CICLO DI SMALTIMENTO
Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 10 deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati nei posti stabiliti dal gestore del servizio, ubicati generalmemte sul ciglio stradale (o cunetta), su marciapiedi e portici, con le modalità impartite e pubblicizzate dal gestore del servizio.
È fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.
Non possono essere comunque conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.
Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compatti e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

C) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive integrazioni e modificazioni, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:
C.1 - Pile esauste
Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori.
Sono a carico del Comune o apposita ditta convenzionata le operazioni di periodica raccolta e smaltimento.
C.2 - Farmaci scaduti
I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori .

D) CONFERIMENTO, AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO
Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite come di seguito specificato.
D.1 - Vetro
I contenitori di vetro devono essere conferiti, nelle campane di colore verde destinate alla raccolte differenziata del vetro.
È vietato abbandonare bottiglie ed oggetti di vetro in genere all'esterno delle campane, anche quando queste risultano piene, nonché altri oggetti di vetro che per la forma e dimensione non vi possano essere introdotti.
D.2 - Carta
I rifiuti cartacei, e segnatamente riviste, libri e giornali, privi di corpi estranei, devono essere conferiti nelle campane gialle destinate alla raccolta differenziata della carta.
È vietato abbandonare all'esterno delle campane materiali cartacei introducibili nelle stesse.

D.3 - Cartone: in apposito container

D. 4 - Plastica:negli appositi contenitori tipo campana sulla quale è indicato con etichetta “il tipo di materiale”.

E) VARIAZIONI
Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che il gestore del servizio dovesse apportare saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 12
Raccolta
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro di cui alla corografia con curve di livello allegata.
Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a m. 500 in linea d'aria dal più vicino contenitore portarifiuti.

Le frequenze di servizio sono le seguenti:
a) ALTA STAGIONE : mesi di luglio ed agosto tutti i giorni con esclusione dei festivi. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre le ore 10 antimeridiane.
dal 20 dicembre al 09 gennaio: tutti i giorni con esclusione del giorno di Natale e Capodanno.
Nei sette giorni nei quali è compresa la festività Pasquale dal mercoledì al martedì successivo compreso: tutti i giorni con esclusione nella giornata di Pasqua
b) MEDIA STAGIONE : mesi di giugno e settembre. Il ritiro, la raccolta ed il trasporto avverrà nei giorni di lunedì , mercoledì e venerdì
c) BASSA STAGIONE . periodi rimanenti - n. 2 giorni la settimana (lunedì e venerdì) . Se uno di questi due giorni risultasse festivo il servizio dovrà essere svolto il giorno successivo.

Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore dello stesso mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature, per la pulizia dei punti di raccolta, per la pulizia e lo svuotamento dei contenitori, ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata .
L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.
Ai sensi del citato D.Lgs. 507/93, a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere corrisposta una tassa annuale.

Art. 13
Trasporto
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.
I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermate e soste anche in zone soggette a divieto, ecc.)

Titolo terzo
Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 14
Definizione
Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti e canali appartenenti al pubblico demanio.

Art. 15
Raccolta, trattamento e spazzamento
Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dall'Amministrazione comunale o Concessionario entro il perimetro delineato dal Consiglio comunale, allegato al presente regolamento.
Fanno eccezione il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree in concessione o in uso temporaneo, che è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate da apposita ordinanza sindacale.
Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 16
Criteri per la definizione delle aree di espletamento
dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni
I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
le strade e le piazze, compresi i marciapiedi classificati come comunali;
le strade vicinali classificate d'uso pubblico;
i tratti urbani delle strade regionali;
le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purchè aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centroviali, etc.

Art. 17
Contenitori portarifiuti
Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti a cura del gestore del servizio appositi contenitori.

Art. 18
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari.

Art. 19
Pulizia dei terreni non edificati
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.
A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 20
Pulizia dei mercati
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.


Art. 21
Aree occupate da pubblici esercizi
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 22
Carico e scarico di merci e materiali
Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonchè il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

Art. 23
Pozzetti stradali - Grigliati
Il gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
È vietato introdurre rifiuti negli stessi.


Art. 24
Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti
e manifestazioni pubbliche
Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93, è istituita per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 25
Disposizioni diverse
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolte differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta) è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.
Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

Art. 26
Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.
Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 27
Altri servizi di pulizia
Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti:
pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base);
diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante.

Art. 28
Sgombero neve
Al verificarsi di precipitazioni nevose l'Amministrazione comunale o Concessionario deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicenti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
lo spargimento di sabbia e/o cloruri allorchè, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio, nei tratti principali delle strade comunali.

Art. 29
Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento e rimozione della neve almeno dall'ingresso della propria abitazione. Nel caso di case sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'esercizio. La neve spalata non potrà essere depositata sulla strada dopo il passaggio dei mezzi sgombero neve.
Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si pretendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
È fatto obbligo ai proprietari frontisti di potare le piante e gli alberi che, anche per il peso della neve, possono ostruire il libero transito sulla pubblica via. In caso di inadempienza il Comune si sostituirà al privato fermo restando il pagamento a carico di quest'ultimo delle spese sostenute e dell'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

Art. 30
Asporto di scarichi abusivi
Ove si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.
In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perchè provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.


Titolo quarto
Validità del regolamento, controlli e sanzioni

Art. 31
Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti, tra cui in particolare quelle di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come eventualmente modificate dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonchè quanto previsto dagli specifici regolamenti comunali.

Art. 32
Controlli
Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ed in relazione di quanto stabilito dalla L.R. 4 settembre 1995 , n. 41.

Art. 33
Accertamenti
Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente e le guardie ecologiche volontarie comunali.
Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.


Art. 34
Sanzioni
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come eventualmente modificato dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma degli articoli 106 e 107 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 1934.

Art. 35
Norma transitoria
Dall’entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l’applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come eventualmente modificate dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni.

 


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