UFFICIO TRIBUTI
REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
R E G O L A M E N T O
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Allegato alla deliberazione del C.C. n. 9 / 1999
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la precedente deliberazione in data odierna con la quale si approvava
il regolamento comunale relativo all'I.C.I.;
SENTITO il Sindaco che propone di adottare il regolamento, predisposto dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta, relativo all'oggetto per procedere alla definizione delle procedure di accertamento dei tributi comunali;
ESAMINATO in dettaglio il regolamento predisposto;
DOPO ampia discussione;
DATO atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90;
DATO atto che è stato espresso il parere di legittimità dal segretario comunale;
DATO atto che è stato acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico/formale del presente atto;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
Di approvare il regolamento relativo alle sanzioni amministrative, allegato
alla presente e composto da n. 2 articoli.
Di non trasmettere il presente atto all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 17 - 3° comma della L.R. 73/'93 come aggiornato dalla L.R. 41/'94.
COMUNE DI TORGNON
REGOLAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1
Criteri di determinazione della sanzione
Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta dai suoi precedenti fiscali ed alle sue condizioni economiche e sociali.
Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni; oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:
del 10% se la violazione è stata commessa per una annualità di imposizione;
del 30% se la violazione è stata commessa per due annualità di imposizione;
del 50% se la violazione è stata commessa per tre annualità di imposizione,
L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite ai sensi degli articoli 13,16 e 17 del decreto legislativo n 479/1997 oppure in dipendenza di adesione all`accertamento.
Nel caso in cui la sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto, la stessa è ridotta a tale misura (comma 4, articolo 7 del decreto legislativo n. 472/1997)
La prima annualità di riferimento, ai fini dell’applicazione del comma 2°, è identificata nell’anno 1998.
Art.2
Concorso di violazioni e violazioni continuate
I In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate i criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare sono i seguenti:
a) se le violazioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 30%;
b) se le violazioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%
d) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 80%.
e) se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a d) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l’aumento viene incrementata di un quinto.
2.Nel caso che le violazioni riguardano due periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato
Specificatamente:
f) se le violazioni riguardano due periodi di imposta la sanzione base viene
aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base per 1,5;
g)se le violazioni riguardano tre periodi di imposta la sanzione base viene
aumentata in
una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base per 2;
h) se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta la sanzione base
viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base
per 2,5;
i) se le violazioni riguardano cinque periodi di imposta la sanzione base
viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base
per 3;
3 In caso di concorso di violazioni continuate negli anni
si applicano le sanzioni previste dal precedente comma aumentate delle sanzioni
di cui all'art. 4, comma 2.
E-mail: tributi@comune.torgnon.ao.it