UFFICIO TRIBUTI
COMUNE di T O R G N O N
REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
R E G O L A M E N T O
SULL’IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
I.C.I.
Allegato alla deliberazione del C.C. n. 10 / 1999
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n° 473, ove, al capo IV, Artt. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;
VISTO il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n° 471, ove, al titolo
II, Artt. 13 e 15 si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei
tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere
dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi
comunali;
RITENUTO quindi, di stabilire per l'ICI un regolamento come predisposto dal
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta;
VISTO il parere favorevole del Segretario comunale sotto il profilo della
legittimità; espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n.
142;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in merito alla legittimità del presente atto;
DATO atto che è stato acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico/formale del presente provvedimento;
DOPO ampia e circostanziata discussione;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
Di approvare il regolamento allegato relativo all'imposta comunale sugli immobili
composto da n. 10 articoli.
COMUNE DI TORGNON
REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 dei decreti legislativi 15 dicembre 1997 n. 44ff, disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - i C.I, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Art. 2 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
Si stabilisce che l’esenzione dall’I.C.I., prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all’art. 87 comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
Art. 3 - Disciplina delle abitazioni principali
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, è equiparata all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Art. 4 - Aree fabbricabili
1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal comune (zona C)
2. Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato e soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
4. Il valore di riferimento delle aree fabbricabili e quello indicato dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso il Dipartimento del Territorio.
5. Spetta alla Giunta comunale definire gli eventuali correttivi delle singole zone omogenee e delle varie zone urbanistiche.
6. Con successivo provvedimento il Consiglio comunale provvederà ad approvare gli eventuali correttivi predisposti dalla Giunta.
7. Come previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, spetta alla Giunta comunale l'individuazione dei criteri di accertamento da utilizzare.
Art. 5 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati
1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di rnanutenzione ordinaria o straordinaria di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 457, art 31, comma 1, lettere a) b).
2. I fabbricati di cui al comma precedente devono presentare, a titolo esemplificativo, almeno una delle seguenti caratteristiche:
• mancanza della copertura;
• mancanza dei serramenti;
• mancanza delle scale di accesso;
• strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai),
• mancanza dell'impianto elettrico, idrico, Sanitario.
3. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
4. Sono fatte salve le situazioni di inagibilità o inabitabilità dovute a motivazioni di tipo igienico-sanitario riconosciute con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale (esempio: mancanza impianto idrico, sanitario, insalubrità)
5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50%, si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune
6.Il venire meno delle condizioni di inagibilità o
di inabitabilità è portato a conoscenza del
Comune con la dichiarazione di cui all’art. 10 del decreto legislativo
n. 504/1992.
Art. 6 - Definizione dei fabbricati rientranti nell’art. 2 del D.P.R. 139/98
1. Con il seguente comma si intende definire con maggior chiarezza quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n°
133 (articolo 2 che introduce il comma 3bis dell'articolo 9 del Decreto Legge
30 dicembre 1993 n° 557).
fabbricati strumentali all’attività agricola:
• Si considerano corrispondenti a quanto previsto dal D P.R 23 marzo 1998 n° 139 i fabbricati che siano o siano stati, destinati per l'attività agricola (attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, allevamento di animali, protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine degli attrezzi e delle scorte occorrenti perla coltivazione)e non abbiano subito modificazioni.
Parti abitative non utilizzate di fabbricati strumentali all’attività agricola:
Si intendono facenti parti di questa tipologia di fabbricati, e perciò rientranti nell’articolo 2 che introduce il comma 3bis dell'articolo 9 del Decreto Legge 30 dicernbre 1993 n° 557, perché ritenute minimali, le parti abitative non utilizzate del fabbricato se esistono le seguenti condizioni.
rnancanza di allacciamento alla rete elettrica:
mancanza di allacciamento all'acquedotto;
nel fabbricato sia prevalente la destinazione agricola, in qualsiasi caso
la volumetria della parte abitativa non deve superare il 40%;
non essere accatastati al catasto urbano (esclusa la categoria C)10);
non siano state richieste concessioni edilizie di recupero. Dal momento della
richiesta di concessione edilizia di trasformazione l'imposta e dovuta sulla
base delle aree fabbricabili.
Per semplificare le attività. del contribuente il Comune, entro 6 mesi
dall'approvazione del presente regolamento, il comune individuerà l’elenco
puntuale dei fabbricati rientrante in questa categoria. L’elenco verrà
pubblicato all’albo pretorio e divulgato alla popolazione. I possessori
di fabbricati che, pur ritenendo di essere in questa categoria, non fossero
stati inseriti in elenco potranno richiedere al Comune l'inserimento entro
6O giorni dalla pubblicazione.
La norma è valida a prescindere dalle caratteristiche dei proprietari.
2. Per quanto riguarda il riconoscimento della ruralità per la parte destinata ad edilizia abitativa previsto dal decreto dei Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n° 139 (articolo 2 che modifica il comma 3 dell’articolo 9 del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n° 557) si applica la normativa più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell'l.C.I. purché non esistano provvedimenti definitivi.
Art. 7 . Versamenti
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento
3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
4 Nei casi di decesso, il versamento può essere effettuato a nome del deceduto per l'intera annualità, soltanto per l'anno in cui è avvenuto. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del deceduto.
5. Nel caso di calamità naturali di grave entità, il sindaco, con proprio provvedimento motivato, può stabilire il differimento e la rateizzazione dei pagamento della rata ICI in scadenza.
Art. 8 - Semplificazione
La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
Per i predetti anni di imposta 1998 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, sono effettuate sulla base di criteri selettivi fissati dalla Giunta comunale".
Art. 9 - Efficacia della norma.
1 Il presente regolamento è efficace dal 1° gennaio 1999.
Art, 10 - Normativa di rinvio.
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento. si applicano le disposizioni dei decreti legislativi n. 504/1992 e n. 446/1997 e di regolamenti comunali in materia tributaria.
E-mail: tributi@comune.torgnon.ao.it