UFFICIO TRIBUTI

 

COMUNE di T O R G N O N

REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA

R E G O L A M E N T O

SULL’AUTOTUTELA


Allegato alla deliberazione del C.C. n. 11 / 1999


IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTA la precedente deliberazione in data odierna con la quale si approvava il regolamento comunale relativo all'I.C.I.;

SENTITO il Sindaco che propone di adottare il regolamento, predisposto dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta relativo all'oggetto per procedere alla definizione delle procedure di accertamento dei tributi comunali;

ESAMINATO in dettaglio il regolamento predisposto;

DOPO ampia discussione;

DATO atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90;

DATO atto che è stato espresso il parere di legittimità dal segretario comunale;

DATO atto che è stato acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico/formale del presente atto;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;


D E L I B E R A


Di approvare il regolamento allegato relativo all'autotutela sugli atti amministrativi e composto da n. 10 articoli;

Di non trasmettere il presente atto all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 17 - 3° comma della L.R. 73/'93 come aggiornato dalla L.R. 41/'94.


REGOLAMENTO SULL’AUTOTUTELA


Art. 1
Esercizio del potere di autotutela

Il Comune può procedere, ai sensi del presente regolamento, in tutto o in parte, all’annullamento, alla rinuncia all’imposizione, alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 2
Richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento.

Le richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all’ufficio del Comune che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell’ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza provvederà a trasmetterla all’ufficio competente.

Art. 3
Annullamento dell’atto amministrativo.

L’atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

un errore di persone;
un evidente errore logico o di calcolo;
un errore sul presupposto dell’imposta o della tassa;
una doppia imposizione;
la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
l’errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.


Art. 4
Rinuncia all’imposizione

Il Comune può rinunciare all’imposizione qualora durante l’attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell’art. 5 del presente regolamento.

Se durante l’esplicazione dell’attività di accertamento l’ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest’ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell’inizio di un’attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente, formale comunicazione della rinuncia all’imposizione.

Art. 5
Revoca dell’atto amministrativo.

Se l’atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all’art. 5 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del tributo può revocarlo per motivi di opportunità, quando:

i costi amministrativi connessi all’accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie sono similari all’importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori;

se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumente la probabile soccombenza dell’ente.

Art. 6
Criteri di priorità

Nell’esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale e, tra esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 7
Conclusione del procedimento di riesame.

Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l’emissione dell’atto di annullamento o di revoca.

La rinuncia all’imposizione deve essere esplicata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui al contribuente abbia avuto formale conoscenza.

In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 8
Adempimenti degli uffici.

Dell’eventuale annullamento, rinuncia all’imposizione revoca è data comunicazione al contribuente, all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell’ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all’ufficio che haemanato l’atto.

Art.9
Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività contenziosa.

Il Comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie superino:

imposta comunale sugli immobili: l’importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorati del 100%;
il Comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa;
in ogni caso non si attiva l’attività contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quando l’ammontare della pretesa tributaria non sia economicamente redditizia.

Art. 10
Criteri di economicità per la definizione dell’attività di accertamento.

L’avviso di liquidazione e/o accertamento non viene emesso qualora l’ammontare del tributo dovuto non sia economicamente redditizio; in questo caso il funzionario responsabile del tributo deve comunicare al contribuente l’irregolarità riscontrata.


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