UFFICIO TRIBUTI

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA

R E G O L A M E N T O

In materia di definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente, e suo ravvedimento per ulteriori periodi d’imposta

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 12 / 1999


IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la precedente deliberazione in data odierna con la quale si approvava il regolamento comunale relativo all'I.C.I.;

SENTITO il Sindaco che propone di adottare il regolamento, predisposto dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta relativo all'oggetto per procedere alla definizione delle procedure di accertamento dei tributi comunali;

ESAMINATO in dettaglio il regolamento predisposto;

DOPO ampia discussione;

DATO atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90;

DATO atto che è stato espresso il parere di legittimità dal segretario comunale;

DATO atto che è stato acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico/formale del presente atto;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare il regolamento allegato relativo all'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente e suo ravvedimento per ulteriore periodi di imposta e composto da n. 10 articoli.

Di non trasmettere il presente atto all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 17 - 3° comma della L.R. 73/'93 come aggiornato dalla L.R. 41/'94.

REGOLAMENTO
in materia di definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente, e suo ravvedimento per ulteriori periodi d’imposta

Art. 1
Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune di Torgnon per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal DLgs 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2
Ambito di applicazione dell'istituto

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati.
La definizione, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
Il ricorso all'accertaménto con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell’operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.

Articolo 3
Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
su istanza dei contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 4
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile cosi come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Articolo 5
Procedimento di iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione
La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, 1'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Articolo 6
Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia della definizione dell'accertamento con adesione.
Delle eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento

Articolo 7
Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente
l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che deve essere
sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario
Responsabile del Tributo.
Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si
fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori
imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

Articolo 8
Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al
contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire

Articolo 9
Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
Qualora l'adesione sia conseguente alla notificata dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione

Articolo 10
Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e
non formuli istanza d’accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione
Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento
L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente cosi come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione
Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.


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