UFFICIO TRIBUTI
REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
R E G O L A M E N T O
In materia di definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente, e suo ravvedimento per ulteriori periodi d’imposta
Allegato alla deliberazione del C.C. n. 12 / 1999
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la precedente deliberazione in data odierna con la quale si approvava il regolamento comunale relativo all'I.C.I.;
SENTITO il Sindaco che propone di adottare il regolamento, predisposto dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta relativo all'oggetto per procedere alla definizione delle procedure di accertamento dei tributi comunali;
ESAMINATO in dettaglio il regolamento predisposto;
DOPO ampia discussione;
DATO atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90;
DATO atto che è stato espresso il parere di legittimità dal segretario comunale;
DATO atto che è stato acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico/formale del presente atto;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
Di approvare il regolamento allegato relativo all'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente e suo ravvedimento per ulteriore periodi di imposta e composto da n. 10 articoli.
Di non trasmettere il presente atto all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 17 - 3° comma della L.R. 73/'93 come aggiornato dalla L.R. 41/'94.
REGOLAMENTO
in materia di definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione
del contribuente, e suo ravvedimento per ulteriori periodi d’imposta
Art. 1
Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
Il Comune di Torgnon per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal DLgs 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni del presente regolamento.
Articolo 2
Ambito di applicazione dell'istituto
La definizione in contraddittorio con il contribuente è
limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione
dei tributi conseguenti all’attività di controllo formale delle
dichiarazioni.
L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo
dei coobbligati.
La definizione, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il
soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione
nei confronti di tutti i coobbligati.
Il ricorso all'accertaménto con adesione presuppone la presenza di
materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo
per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette
“di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione
tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione
del rapporto costo-benefici dell’operazione tenendo conto della fondatezza
degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e
del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio
dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.
Articolo 3
Attivazione del procedimento per la definizione
Il procedimento per la definizione può essere attivato:
a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di
accertamento;
su istanza dei contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica
dell'avviso di accertamento.
Articolo 4
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna
l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato
ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente
stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera o mediante notifica,
con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento
nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento
con adesione.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti,
l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico
ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione
e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito
ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non
è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è
sanzionabile cosi come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio
non riveste carattere di obbligatorietà.
La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta
al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito
della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso
aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria
del comune.
Articolo 5
Procedimento di iniziativa del contribuente
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza
di definizione
La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo
di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione,
sia quelli di pagamento del tributo.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, 1'Ufficio anche
telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.
Articolo 6
Invito a comparire per definire l'accertamento
La mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato
con l’invito, comporta rinuncia della definizione dell'accertamento
con adesione.
Delle eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente
in ordine alla data di comparizione dell'interessato e dell'esito negativo
del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario
incaricato del procedimento
Articolo 7
Atto di accertamento con adesione
A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato
con il contribuente
l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che
deve essere
sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e
dal Funzionario
Responsabile del Tributo.
Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui
la definizione si
fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione
delle maggiori
imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.
Articolo 8
Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20
giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme
dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio
la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento
della quietanza, rilascia al
contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato
al contribuente stesso.
Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993
e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma
possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere
a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti
dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così
perfezionata.
E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando
la somma dovuta supera i cinque milioni di lire
Articolo 9
Effetti della definizione
Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione
del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento
definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non
è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio
di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi
accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia
imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile
né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso
alla data medesima.
Qualora l'adesione sia conseguente alla notificata dell'avviso di accertamento,
questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione
Articolo 10
Riduzione delle sanzioni
A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni
che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto
del minimo previsto dalla legge.
Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento,
le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga
ricorso contro tale atto e
non formuli istanza d’accertamento con adesione, provvedendo a pagare
entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente
dovute, tenuto conto della predetta riduzione
Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente
apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento
L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente
cosi come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio
all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione
Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla
base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle
che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc.
risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta
riduzione.
E-mail:
tributi@comune.torgnon.ao.it