AMMINISTRAZIONE GENERALE

 

STATUTO DEL COMUNE DI TORGNON

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
- denominazione e natura giuridica -

Il Comune di Torgnon è l'ente territoriale autonomo che rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo.
Per il perseguimento delle proprie finalità, il Comune si avvale degli autonomi poteri riconosciutigli dalla Costituzione, dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, dalle Leggi Statali e Regionali.
Nell'interesse della Comunità locale il Comune svolge altresì, nei limiti della legislazione vigente, le funzioni ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione Valle d'Aosta.

Art. 2
- territorio -

Il territorio comunale è costituito dalle frazioni di Gombaz, Nozon, Berzin, Chézod, Champagnod, Mazod, Valleil, Verney, Champeille, Tuson, Vesan Dessous, Vesan Dessus, Cortod, Mongnod, Ronc, Cheille, Chatrian, Pecou, Chatel, Septumian, Petit Monde (Etirol e Triatel).
Il Comune si estende sul territorio ricompreso dall'area di Chantorné alla Becca di Aver ed alla Becca di Méabé, dal Vallone di Chavacour (o "des Grandes Montagnes") alla punta Tsan.
La delimitazione cartografica del territorio comunale è individuata dalla planimetria scala 1 a ________ allegata al presente Statuto.

Art. 3
- sede -

La sede del Comune è fissata presso il Municipio, fraz. Mongnod.
I servizi ed uffici comunali possono avere sede decentrata.


Art. 4
- stemma e gonfalone-

Il Comune di Torgnon provvederà a dotarsi di apposito stemma e di gonfalone a termini di legge, onde definire con precisione i simboli distintivi del Comune stesso.

Art. 5
- bandiere -

Nelle festività civili e religiose e durante le sedute del consiglio Comunale la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta è esposta, unitamente alla bandiera Nazionale, in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 6
- finalità e compiti -

Il Comune di Torgnon:
- rappresenta l'intera popolazione che risiede nel suo territorio e ne cura gli interessi in modo unitario e con spirito di solidarietà comunitaria;
- promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della collettività comunale;
- garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- tutela e valorizza le caratteristiche etniche, linguistiche e culturali della popolazione locale;
- promuove la conservazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, naturalistico, storico, archeologico ed artistico come connotati peculiari dell'identità di Torgnon;
- si adopera per il mantenimento dei lavori spirituali e religiosi della collettività locale, anche attraverso il recupero e la conservazione dei luoghi di culto, degli edifici ad esso destinati e delle tradizioni religiose della popolazione residente;
- opera nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico in armonia e di concerto con i Comuni limitrofi e in collaborazione con la Comunità Montana Monte Cervino;
- assicura la protezione e l'assistenza alle categorie meno abbienti, perseguendo nel suo operato il pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue forme e manifestazioni e la realizzazione di un'eguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini;
- promuove lo sviluppo e l'esercizio delle attività sportive attraverso la creazione di appositi servizi ed impianti, anche in riferimento alle forme tradizionali, autentica espressione della comunità locale, ed associa, ove
possibile, le società sportive alla programmazione ed alla gestione di tali attività;
- valorizza le risorse agro-silvo-pastorali, promuovendone la gestione anche in modo associato e cooperativo e nelle forme tradizionali di consorteria, di proprietà indivisa e di uso civico.

Art. 7
- gemellaggi -

Il Comune di Torgnon opera in spirito di solidarietà e fratellanza con tutte la collettività locali d'Europa, in particolar modo quelle, come il Comune di Thuin (b) ad esso unite da vincolo formale di gemellaggio.

Art. 8
- principi dell'amministrazione -

Il Comune di Torgnon si ispira nella propria azione amministrativa a criteri di trasparenza, di partecipazione, di economia e di efficienza.
Il comune informa la popolazione, nelle forme e nei modi che saranno ritenuti più opportuni dal Consiglio Comunale, delle deliberazioni assunte dagli organi elettivi.
Tale informazione è priva di valore legale e non sostituisce la pubblicazione degli atti deliberativi eseguita a cura del Segretario Comunale, sull'Albo Pretorio a termini di Legge.

Art. 9
- uso della lingua -

Il comune di Torgnon riconosce piena dignità sociale al dialetto franco-provenzale (patois) quale forma tradizionale e peculiare della lingua francese.
Gli atti amministrativi del Comune possono essere redatti indifferentemente in lingua italiana o francese.
Nei rapporti tra i cittadini e l'amministrazione comunale e nelle sedute degli organi statutari del comune è ammesso l'uso orale del patois.
Qualora uno o più componenti degli organi collegiali dichiarino di non conoscere “il patois”, dev’essere garantita l’immediata traduzione in lingua italiana o francese.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 10
- organi elettivi -

Gli organi elettivi del comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.


CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
- elezione, composizione e durata in carica -

L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
Ogni Consiglio dura in carica sino alla elezione del successivo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali esso si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12
- competenze -

Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.
La competenza del consiglio si estrinseca nei seguenti atti fondamentali:
1) lo Statuto del Comune e di eventuali aziende speciali;
2) i Regolamenti, compresi quelli relativi all'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
3) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
4) la pianta organica e le relative variazioni;
5) le convenzioni con gli altri enti pubblici territoriali e con soggetti privati;
6) la costituzione e la modificazione di forme associative;
7) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
8) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
9) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
10) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
11) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obligazionari;
12) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione o fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
13) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
14) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, Aziende, Consorzi ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati, ed in ogni altra nomina di competenza comunale. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
15) ogni altro atto ad esso espressamente demandato da Leggi statali o regionali.

Art. 13
- convocazione -

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco con avviso scritto da consegnarsi a cura del messo comunale almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza, e per la comunicazione dei nuovi oggetti inseriti in aggiunta a quelli già previsti all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima.
L'avviso contiene l'elenco delle questioni da trattare ed è affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente la seduta a cura del Segretario Comunale.
Quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta, il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni inserendo nell'ordine del giorno le questioni indicate nell'istanza.

Art. 14
- funzionamento -

Il consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Si riunisce altresì in sessione straordinaria su convocazione del sindaco o a seguito della richiesta di almeno un quinto dei consiglieri.
Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti della Giunta comunale.
Le votazioni hanno luogo in forma palese.
Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.
Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 15
- gruppi consiliari -

Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza capigruppo e le relative attribuzioni.
Ogni gruppo consiliare è costituito da non meno di tre consiglieri. La minoranza esprime il proprio capogruppo in deroga a tale limite ove sia composta da un numero di consiglieri inferiore a tre.
Il regolamento disciplina altresì le modalità di comunicazione ai capigruppo delle deliberazioni della Giunta Comunale agli effetti delle norme sul controllo amministrativo sugli atti degli enti locali.


CAPO II

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 16
- commisioni consultive -

Possono essere istituite in seno al Consiglio Comunale apposite commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, di controllo e consultive. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni, e può altresì prevedere la costituzione di commissioni speciali o temporanee.
I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da rispettare la proporzionalità fra gli stessi. La minoranza ha sempre diritto ad almeno un rappresentante in ogni commissione.
Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni possono effettuare indagini a scopo conoscitivo al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile per l'attività consiliare, avvalendosi ove necessario di audizioni di soggetti pubblici e privati.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.


Art. 17
- commissioni per le opere pubbliche,
l'urbanistica, il territorio e l'ambiente -

I progetti di opere pubbliche e le varianti al piano regolatore sono sottoposti obbligatoriamente ad esame preventivo da parte di apposita Commissione consiliare denominata "Commissione per le opere pubbliche, l'urbanistica, il territorio e l'ambiente", la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno determinate dal regolamento delle Commissioni.
Essa esprime parere obbligatorio e non vincolante.
Per le opere ritenute di particolare rilevanza, la Commissione può richiedere che sia lo stesso Consiglio Comunale ad esprimere alla giunta il proprio parere prima della deliberazione dell'organo esecutivo.

Art. 18
- comitato di gestione della biblioteca comunale -

La programmazione dell'attività culturale della biblioteca comunale è affidata ad apposito comitato di gestione.
La composizione ed il funzionamento di tale comitato sono disciplinati dal Regolamento.


CAPO III

- LA GIUNTA COMUNALE -

Art. 19
- composizione -

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal vice-sindaco e da tre Assessori.

Art. 20
- elezione e durata in carica -

L'elezione e la durata in carica della Giunta municipale avviene secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 4 del 9.2.1995.
I componenti della Giunta, ad esclusione del Sindaco e Vice-Sindaco, possono essere eletti in un massimo di due membri, anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
Gli Assessori non facenti parte del Consiglio possono partecipare ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari.
Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Art. 21
- cessazione -

Il Consiglio comunale provvede, su proposta del Sindaco, alla sostituzione degli assessori dimissionari, o cessati dall'ufficio per altra causa o negli altri casi di cui all'art. 5 della legge 4/95.

Art. 22
- competenze -
Alla Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla Legge e dal presente Statuto, al Consiglio, al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
In particolare, la Giunta:
- formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
- predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto;
- approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale;
- fissa la data di convocazione dell'assemblea dei cittadini e dei comizi per i referendum e costituisce l'uffico Comunale per il Referendum, presieduto dal Segretario Comunale, a cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- nomina e destituisce i responsabili dei servizi e degli uffici con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato con le modalità previste dal regolamento e sentito il Segretario ed i responsabili dei servizi;
- conferisce e revoca gli incarici di direzione, con le modalità previste dal regolamento e sentito il Segretario ed i responsabili dei servizi,
- addotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi;
- approva le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata, sentiti il Segretario ed i Dirigenti;
- stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme contrattuali previo parere del Segretario e dei Dirigenti e determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione deliberata dal consiglio;
- assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Art. 23
- funzionamento -

La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni volta che ciò si renda necessario od il Sindaco lo giudichi opportuno.
Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.
La giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.
Nel caso di urgenza, le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 24
- mozione di sfiducia -

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
Il sindaco, il vice sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.


CAPO IV


IL SINDACO


Art. 25
- elezione e durata in carica -

L'elezione e la durata in carica del sindaco osservano le modalità previste dal precedente art. 20 per l'elezione della Giunta Comunale.


Art. 26
- competenze generali -

Il Sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede il consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
In particolare, il Sindaco:
- ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio in nome e per conto del Comune nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi;
- ha la direzione ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;
- convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
- impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- nomina i rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni quando ciò non rientri nella competenza del Consiglio;
- convoca i comizi per i referendum consultivi e abrogativi e l'Assemblea dei cittadini;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonchè l'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
- adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non attribuiti dal regolamento al Segretario comunale o ai Dirigenti;
- sovraintende il corpo di polizia municipale;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
- adotta ordinanze ordinarie e straordinarie.


Art. 27
- attribuzioni di vigilanza -

Il Sindaco, nel quadro delle proprie attribuzioni di vigilanza:
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali le informazioni e gli atti, anche riservati;
- promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un assessore o un consigliere delegato;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- coordina le funzioni di controllo affidate al revisore dei conti;
Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, sovraintende inoltre all'esercizio delle funzioni delegate dalla Legge.

art. 28
- delega di funzioni -

Il Sindaco ha facoltà di delegare agli assessori, al Segretario comunale e ai Dirigenti, l'adozione di atti e provvedimenti di rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
Il Sindaco ha inoltre potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di Vice-Sindaco e delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e eventualmente ai consiglieri comunali;
E' facoltà del Sindaco delegare la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientrati nelle attribuzioni assegnate ad assessori, al Segretario comunale o ai Dirigenti.

Art. 29
- decadenza -

Il Sindaco decade:
- per condanna penale, nei casi previsti dalla legge, contenuta in sentenza divenuta irrevocabile:
- per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 4/95, nonchè dall'art. 7 della stessa.


CAPO V
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 30
- funzioni -

I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.
Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco.
Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso e copia dei documenti richiesti.

Art. 31
- doveri di informazione e sorveglianza -

Ogni Consigliere è tenuto ad informare la popolazione della frazione in cui risiede sullo svolgimento dell'attività amministrativa del Comune e a segnalare agli organi competenti le necessità e le richieste espresse dagli abitanti delle frazioni stesse.
I Consiglieri debbono altresì vegliare sul corretto funzionamento dei servizi erogati dal Comune sul territorio, segnalando tempestivamente eventuali carenze o inadempienze.

Art. 32
- Vice-sindaco -

In caso di assenza o di impedimento da parte del Sindaco il Vice-Sindaco assume la presidenza del Consiglio.


Art. 33
- decadenza -

Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale:
- per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge regionale 4/95;
- per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, promossa dal Presidente della Giunta regionale nella sua qualità di Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

Art. 34
- dimissioni -

Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere indirizzata al Sindaco di rinunciare alla carica.
L'accettazione delle dimissioni compete al Consiglio comunale che ne prende atto.

TITOLO III
TUTELA DEL CITTADINO E PARTECIPAZIONE
CAPO I
DIFENSORE CIVICO
Art. 35
- difensore civico -

Il Consiglio comunale può affidare, con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale ad un Difensore civico che nominato d'intesa con i Comuni limitrofi e nell'ambito della Comunità Montana "Monte Cervino".
Le funzioni di cui al comma precedente potranno eventualmente essere conferite, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, al Difensore civico eventualmente istituito dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.


Sono in ogni caso incompatibili con la carica di Difensore civico gli uffici di amministratore e di dipendente del Comune e di Segretario comunale.

CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 36
- iniziativa popolare -

I cittadini possono presentare al Consiglio comunale o alla Giunta comunale proposte scritte relative ad atti di loro competenza.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno trenta elettori. Gli organi competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi entro trenta giorni.

Art. 37
- referendum consultivo -

E' ammesso referendum consultivo ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ovvero non meno di cento elettori.
La richiesta, contenente il quesito espresso in forma chiara, univoca e sintetica, deve essere indirizzata al Sindaco.
Il referendum è indetto dal Sindaco, previo giudizio positivo di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, ed ha luogo entro sei mesi dalla presentazione al Sindaco della richiesta.
Le modalità di pubblicità del referendum sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 38
- referendum abrogativo -

E' ammesso referendum abrogativo ove ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri assegnati ovvero non meno di cento elettori.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al referendum consultivo.

Art. 39
- ammissibilità -

Il referendum, sia esso consultivo o abrogativo, non è ammesso nelle seguenti materie:
1) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
2) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
3) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
4) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le permute, gli appalti e le concessioni;
5) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da essi dipendenti e controllati.


L'ammissibilità del referendum è stabilita da un Comitato di garanti, composto dal Segretario comunale, che lo presiede, dal Consigliere anziano e da un terzo componente designato dal Presidente del Tribunale di Aosta.
La decisione del Comitato dei garanti è inappellabile.


art. 40
- assemblea dei cittadini -


Il Consiglio Comunale ha facoltà di convocare i cittadini in Assemblea generale al fine di conoscere l'opinione della popolazione quando si tratta di deliberare su argomenti di particolare rilevanza.
La deliberazione di indizione contiene altresì la determinazione delle modalità di pubblicità della convocazione.


TITOLO IV

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

art. 41
- revisore dei conti -


La revisione economico-finanziaria è svolta da un revisore eletto dal Consiglio comunale scelto fra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.
Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile se non per inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.
Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune, ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale ed è tenuto ad intervenire all'atto dell'approvazione del Conto consuntivo.
Il Consiglio e la Giunta comunale possono richiedere la presenza del revisore per determinati atti per i quali ritengono necessario il suo intervento.


art. 42
- funzioni -


Il revisore dei conti:
- collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, nonché sull'esecuzione degli adempimenti aventi carattere tributario;
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione presentando al Consiglio un'apposita relazione da trasmettersi, unitamente alla proposta di deliberazione del conto consuntivo;


- effettua un esame reale del costo dei servizi per un efficace controllo di gestione su base economica;
- esige periodicamente delle verifiche presso il Comune.


art. 43
- organizzazione degli uffici e del personale -


Il Comune disciplina con appositi regolamenti l'organico del personale e la relativa dotazione, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può essere assicurata mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato.
Possono essere altresì conferiti incarichi di direzione di aree funzionali, con deliberazione motivata e per periodi non superiori a cinque anni, a persone particolarmente qualificate per lo svolgimento di tali funzioni.
L'incarico è rinnovabile una sola volta, previa valutazione dei risultati conseguiti.


art. 44
- convenzioni -

L'Amministrazione comunale può avvalersi, a mezzo di apposite convenzioni, di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, stipulate con professionisti iscritti negli appositi albi.

art. 45
- commissione di disciplina -

E' istituita la commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato dal personale comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Le norme del presente articolo si applicano anche, salvo diversa disposizione, agli uffici ed al personale degli enti dipendenti e dai consorzi a cui il Comune aderisce.

Art. 46
- segretario comunale -

Le funzioni di Segretario Comunale sono svolte dal titolare del consorzio di Segreteria con il Comune di Chamois.
Il Segretario Comunale dirige i servizi e gli uffici del Comune, dà esecuzione alle direttuve impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimanto delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimanti adottati dal Consiglio e dalla Giunta, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi.
Al Segretario compete l'adozione degli atti, anche aventi rilevanza esterna, che non comportino attività deliberativa e che non risultino espressamente attribuiti dalla Legge o dallo Statuto agli organi elettivi.
Il Segretario Comunale prende parte, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta, redigendo i verbali e le deliberazioni e sottoscrivendoli unitamente al Sindaco, presiede le commissioni di gara e concorso, con l'assistenza di ufficiale verbalizzante e nel rispetto dei criteri e dei procedimenti stabiliti dal Regolamento.
Il Regolamento degli uffici, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, disciplina le ulteriori funzioni proprie del Segretario Comunale.

Art. 47
- funzioni consultive -

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio, deve essere richiesto parere al Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità. Gli organi elettivi possono altresì richiedere al Segretario la formulazione di pareri e di valutazioni aventi natura tecnica e giuridica, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Ente.
Il Segretario è responsabile ai sensi della L. 241/1990 per tutti i procedimenti amministrativi attuativi di deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e per ogni altro atto e procedimento, salva diversa disposizione di regolamento.

Art. 48
- servizi pubblici locali -

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività a fini sociali.
La disciplina dei servizi pubblici è stabilita in appositi regolamenti.

Art. 49
- servizi sociali -

L'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale può avvenire mediante la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

Art. 50
- aziende speciali -

La gestione dei servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale pùò avvenire mediante la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

Art. 51
- nomina e revoca degli amministratori -

La nomina degli amministratori e dei rappresentanti del Comune negli Enti, aziende, e istituzioni da esso costituiti avviene su proposta motivata del Sindaco, di un Assessore o di un Consigliere, che comprovi il possesso da parte del candidato di sufficiente esperienza per l'incarico da assumere.

La revoca degli amministratori o dei rappresentanti del Comune di cui al comma precedente può essere disposta con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, previa contestazione all'interessato degli addebiti, solo per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi violazioni di legge o inadempienze rispetto agli indirizzi fissati dall'Ente.

Art. 52
- altre forme di gestione dei servizi pubblici -

Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza e l'efficacia, possono essere adottate altre soluzioni per la gestione dei pubblici servizi e precisamente:
- delega alla Comunità Montana;
- convenzione con enti pubblici, con soggetti privati o cooperative;
- costituzione di consorzi con altri enti pubblici;
- accordi di programma;
- costituzione di società per azioni a prevalente carattere pubblico;
- costituzione di società consortili a carattere misto pubblico-privato;

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 53
- entrata in vigore -

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 54
- regolamenti -

Il Consiglio comunale delibera entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti in esso previsti.

Art. 55
- allegati -

Al presente Statuto è allegata la planimetria in scala 1/ del territorio comunale.



Spett. Ministero dell'Interno
Dir. Gen. A.C. -
Dir. Centr. delle Autonomie
Ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e
per la tenuta degli statuti
Raccolta ufficiale degli Statuti
Comunali e Provinciali
00100 ROMA


Oggetto: invio Statuto

In riferimento alla nota del Ministero dell'Interno, prot. n. 15900/L 142/S. 2/1-2 in data 14.3.1995, inerente la raccolta ufficiale degli Statuti comunali e provinciali, si invia quanto di seguito specificato:

· statuto del Comune di Torgnon (Valle d'Aosta)
· deliberazione di C.C. n. 63 del 12.6.1991, vistata CO.RE.CO in data 15.11.1991, prot. n. 23289 (con annullamento di alcuni punti), avente per oggetto: "Esame e adozione statuto del Comune".
· deliberazione di C.C. n. 66 del 20.12.1994, vistata CO.RE.CO in data 23.2.1995, prot. n. 707 (con annullamento di alcuni punti), avente per oggetto: "Variazioni allo statuto".
· deliberazione di C.C. n. 44 del 7.8.1995, vistata CO.RE.CO in data 19.9.1995, prot. 4197, avente per oggetto: "Variazione allo Statuto".
· fotocopia della 1a pagina del Bollettino Ufficiale della Regione 1° supplemento ordinario al n. 56/19 - 12 - 95

Si precisa che:
· Lo Statuto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 19.12.1995 sul 1° supplemento ordinario al n. 56/19 - 12 - 95.
· Il testo statutario è stato ripubblicato all'albo pretorio per trenta giorni e precisamente dal 2 al 31 gennaio 1996.


Distinti saluti.

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